Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale › Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione

Art. 733 · Codice Penale

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 733

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