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Codice Civile
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Art. 730 · Codice Civile
Deferimento delle operazioni a un notaio
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 730
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