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Costituzione
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 73 · Costituzione
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 73
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