Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Costituzione

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Costituzione › Titolo I - Il parlamento › Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 73 · Costituzione

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 73

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