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Codice della Strada
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 73 · Codice della Strada
Veicoli su rotaia in sede promiscua
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 73
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