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Codice di Procedura Penale
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Art. 728 · Codice di Procedura Penale
Immunità temporanea della persona citata
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
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