Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo III - Rogatorie internazionali › Capo I - Rogatorie dall'estero

Art. 726 · Codice di Procedura Penale

Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 726

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