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Codice Civile
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Art. 724 · Codice Civile
Collazione e imputazione
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 724
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