Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia › Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Art. 723 · Codice Penale

Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a euro 516.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 723

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