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Codice di Procedura Penale
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Art. 72 · Codice di Procedura Penale
Revoca dell'ordinanza di sospensione
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
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