Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo III - Del reato › Capo III - Del concorso di reati

Art. 72 · Codice Penale

Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 72

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