Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Della divisione › Capo I - Disposizioni generali

Art. 715 · Codice Civile

Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 715

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