Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Della divisione › Capo I - Disposizioni generali

Art. 714 · Codice Civile

Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo 1102 c.c..
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 714

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