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Codice di Procedura Penale
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Art. 710 · Codice di Procedura Penale
Estensione dell'estradizione concessa
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 710
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