Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice del Processo Amministrativo

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice del Processo Amministrativo › Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi › Capo II - Discussione

Art. 71-bis · Codice del Processo Amministrativo

Effetti dell'istanza di prelievo

1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 71-bis

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