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Codice di Procedura Civile
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Art. 71 · Codice di Procedura Civile
Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 71
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