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Codice di Procedura Penale
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Art. 709 · Codice di Procedura Penale
Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 709
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