Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Dei procedimenti sommari › Capo IV - Dei procedimenti possessori

Art. 703 · Codice di Procedura Civile

Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 703

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