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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 703 · Codice di Procedura Civile
Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 703
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