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Codice Civile
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Art. 702 · Codice Civile
Accettazione e rinunzia alla nomina
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 702
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