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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 696-novies · Codice di Procedura Penale
Impugnazioni
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696 quinquies.
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 696-novies
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