Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia › Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Art. 695 · Codice Penale

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 695

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