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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo VI - Delle sostituzioni
Art. 694 · Codice Civile
Alienazione dei beni
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Testo vigente
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