Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Dei procedimenti sommari › Capo III - Dei procedimenti cautelari

Art. 691 · Codice di Procedura Civile

Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorsodella parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 691

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