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Codice Civile
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Art. 689 · Codice Civile
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 689
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