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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 682 · Codice Penale
Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 682
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