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Codice di Procedura Penale
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Art. 680 · Codice di Procedura Penale
Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 680
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