Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta › Capo II - Della dichiarazione di morte presunta

Art. 68 · Codice Civile

Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 68

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