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Codice di Procedura Penale
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Art. 679 · Codice di Procedura Penale
Misure di sicurezza
1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658 bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
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