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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 677 · Codice di Procedura Civile
Esecuzione del sequestro giudiziario
L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 677
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