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Codice Civile
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Art. 677 · Codice Civile
Mancanza di accrescimento
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 677
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