Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati

Art. 677 · Codice Civile

Mancanza di accrescimento

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 677

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