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Codice di Procedura Civile
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Art. 676 · Codice di Procedura Civile
Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 676
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