Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati

Art. 673 · Codice Civile

Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 673

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