Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo III - Del reato › Capo II - Delle circostanze del reato

Art. 67 · Codice Penale

Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore;
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 67

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