Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 669-ter · Codice di Procedura Civile
Competenza anteriore alla causa
Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 669-ter
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
