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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 669-quater · Codice di Procedura Civile
Competenza in corso di causa
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669ter.
Il terzo comma dell'articolo 669ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del Codice di procedura penale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 669-quater
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