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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo I - Dei procedimenti sommari › Capo III - Dei procedimenti cautelari
Art. 669-duodecies · Codice di Procedura Civile
Attuazione
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 669-duodecies
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