Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia › Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Art. 669 · Codice Penale

Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire quattromila a ottantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 669

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