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Codice di Procedura Penale
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Codice di Procedura Penale › Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali › Capo I - Giudice dell'esecuzione
Art. 668 · Codice di Procedura Penale
Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
Testo vigente
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