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Codice di Procedura Penale
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Art. 664 · Codice di Procedura Penale
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processualianticipate dallo Stato.
4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 664
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