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Codice di Procedura Penale
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Art. 662 · Codice di Procedura Penale
Esecuzione delle pene accessorie
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
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