Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Degli organi giudiziari › Capo III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 66 · Codice di Procedura Civile

Sostituzione del custode

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 66

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