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Codice dei Contratti Pubblici
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 66 · Codice dei Contratti Pubblici
Consultazioni preliminari di mercato
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 66
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