Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

Art. 657-bis · Codice di Procedura Penale

Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca

1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 657-bis

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