Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudicato

Art. 650 · Codice di Procedura Penale

Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

1 Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 650

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