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Codice di Procedura Penale
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Art. 650 · Codice di Procedura Penale
Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 650
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