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Codice della Strada
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Art. 65 · Codice della Strada
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 65
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