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Codice di Procedura Civile
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Art. 647 · Codice di Procedura Civile
Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 647
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