Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio › Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 646 · Codice Penale

Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 646

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