Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio › Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 645 · Codice Penale

Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 645

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