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Codice di Procedura Penale
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Art. 642 · Codice di Procedura Penale
Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
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