Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo IV - Revisione

Art. 641 · Codice di Procedura Penale

Effetti dell'inammissibilità o del rigetto

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 641

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