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Codice di Procedura Penale
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Art. 635 · Codice di Procedura Penale
Sospensione dell'esecuzione
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 635
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